PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2112 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è rappresentato esclusivamente dalla finalità di adempiere ad obblighi comunitari di prossima scadenza o già scaduti;

                nel dare attuazione, agli articoli 1 e 2, a due direttive comunitarie, per il cui recepimento il disegno di legge comunitaria contiene un'apposita delega nell'allegato B, nonché nel riprodurre, all'articolo 3, una disposizione già presente nel disegno di legge comunitaria al fine di anticiparne l'entrata in vigore ed evitare così una procedura di infrazione a livello comunitario, esso determina una potenziale sovrapposizione normativa con il citato testo della legge comunitaria (attualmente all'esame della Camera), in parti già oggetto di conforme approvazione da parte di entrambe le Camere; tale circostanza produce, in un caso, una duplicazione della medesima norma e, nell'altro caso, l'attribuzione al Governo di una delega per la disciplina di una materia che viene, pressoché contestualmente, definita con il decreto legge in esame;

                dispone, all'articolo 4, che sia «sospesa l'applicazione» della legge della Regione Liguria n. 31 del 2006, utilizzando una specifica modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, previsto in via di principio dall'articolo 120 della Costituzione («nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria») e le cui procedure sono definite dal comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 e dalla legge n. 11 del 2005, articoli 10, 11 e 16;

                adotta, all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 3, l'espressione «vigilanza consolidata» che, per omogeneità rispetto alla dizione adottata in altre parti del testo novellato, andrebbe sostituita con la locuzione «vigilanza su base consolidata»;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 3 del decreto in esame, il cui contenuto è assolutamente coincidente con quello dell'articolo 23 del disegno di

 

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legge comunitaria 2006, attualmente all'esame della Camera in seconda lettura, sul presupposto che l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione dovrebbe precedere la conclusione dell'iter di conversione del decreto.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 6, comma 2 - recante la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, istitutivo dell'Agenzia nazionale per i giovani per il triennio 2007-2009 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il riferimento alla legge finanziaria per il 2006 (che non reca alcuna quantificazione per l'anno 2009) con il riferimento alla legge finanziaria per il 2007, che reca in Tabella C la quantificazione del Fondo per le politiche sociali per gli anni 2007, 2008 e 2009.

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento al contenuto degli articoli 1 e 2, volti ad attuare direttive per il cui recepimento il disegno di legge comunitaria 2006 conferisce apposite deleghe legislative al Governo, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2112 Governo, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

 

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            rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 possono essere ricondotte alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 recano norme che mirano a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione e possono quindi essere per questo profilo ricondotti alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 possono essere ricondotte, per le finalità da esso recate, alla materia «tutela della concorrenza», contemplata dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), tra quelle di competenza esclusiva dello Stato;

            valutato inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4 sono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione - alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che le disposizioni di cui all'articolo 5, che istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riservata all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            osservato in particolare che l'articolo 4 appare configurare un intervento sostitutivo del Governo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, adottato in un caso di urgenza nei confronti di un atto di una regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria; considerato, in proposito, che l'intervento sostitutivo in questione si traduce nella «sospensione dell'applicazione» di una legge regionale, non disponendo tuttavia in ordine alla durata di tale sospensione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, un termine finale di efficacia della sospensione da esso disposta, ai fini del rispetto del criterio di proporzionalità tra intervento sostitutivo e finalità perseguite, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            risultano disponibili le risorse di provenienza comunitaria di cui si prevede, come indicato nella relazione tecnica, il parziale utilizzo per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5;

            la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, previste dall'articolo 6, comma 2, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente;

            gli interventi di cui all'articolo 5 rispondono ai requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile per essere finanziati nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria, come previsto dall'articolo 6, comma 2;

            considerato che, in seguito all'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), appare opportuno aggiornare il riferimento della Tabella C previsto dall'articolo 6, comma 2;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 6, al comma 2, sopprimere la parola: «annui» e, dopo la parola: «mediante» inserire la seguente: «corrispondente»;

            2) all'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale

 

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delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

            considerato che l'articolo 3 del decreto-legge reca una novella all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, finalizzata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

            rilevato che la medesima disposizione è contenuta anche nel disegno di legge n. 1042-B, recante la legge comunitaria 2006, e precisamente all'articolo 23, approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera dei deputati nell'odierna seduta;

            rilevata comunque l'opportunità, quanto al contenuto normativo del richiamato articolo 23, che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, il Ministro dei trasporti si avvalga comunque dell'ENAC, tenuto conto che si tratta proprio dell'ente preposto alla certificazione degli operatori aeroportuali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, il Ministro dei trasporti si avvalga dell'ENAC, ferma restando, comunque, l'esigenza di coordinamento normativo richiamata in premessa.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

         La XI Commissione,

            esaminato il provvedimento in titolo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, che riformula l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare la salvaguardia delle disposizioni contrattuali di tutela, prevedendo espressamente che resta ferma la validità della «clausola

 

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sociale» eventualmente contenuta nei contratti collettivi e nella legislazione vigente, volta a stabilire l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente gestore nel caso di trasferimento di attività;

            b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a prevedere che, in sede di costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, il personale abbia competenze nell'ambito della cooperazione internazionale, così come previsto dalla decisione in oggetto; valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse finanziarie destinate all'Agenzia privilegino le attività rispetto al funzionamento dell'Agenzia medesima.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2112 «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'adeguatezza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame al fine di assicurare e incentivare la partecipazione e il pieno coinvolgimento delle Associazioni giovanili maggiormente rappresentative del Paese nell'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani;

            b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'idoneità delle disposizioni medesime al fine di garantire che l'Agenzia nazionale per i giovani disponga di personale adeguatamente qualificato.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2112 Governo, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio;

            tenuto conto del fatto che l'articolo 3 del decreto-legge, pur nel rispetto formale della direttiva 96/67/CE, indebolisce a tal punto i profili di protezione sociale degli addetti ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti tanto da potere essere considerato in contrasto con l'articolo 18 della direttiva medesima;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge, in modo da renderlo coerente con l'articolo 18 della direttiva 96/67/CE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio;

            considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 2 del testo, che apportano modifiche alla disciplina bancaria, creditizia e della intermediazione finanziaria, attengono a settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari;

            rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 3, relativo alle misure di protezione sociale nei confronti dei lavoratori nel caso di

 

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trasferimento delle attività concernenti uno o più servizi di assistenza a terra negli aeroporti, rientrano nel novero delle materie di legislazione concorrente (porti e aeroporti civili, tutela e sicurezza del lavoro), a norma del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che la disposizione di cui all'articolo 4 provvede all'esecuzione dell'ordinanza della Corte di giustizia europea del 19 dicembre 2006, che richiede all'Italia di sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006, con la quale sono stabilite deroghe alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2006/2007, e che la materia appartiene all'esclusiva competenza legislativa dello Stato, a norma della lettera a) (rapporti dello Stato con l'Unione europea) e della lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            valutato che il testo dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, trasferendo alla suddetta Agenzia le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, rilevando al riguardo l'ambito normativo, delineato dalla lettera g) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, relativo alla competenza esclusiva dello Stato in ordine all'ordinamento ed all'organizzazione amministrativa dello Stato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto legge in esame debbano comunque far salve, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione;

            b) valuti altresì l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 4, forme collaborative di esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti della regione per il mancato rispetto della normativa comunitaria, prospettando eventualmente una previa diffida alla regione affinché provveda entro un breve termine ad adeguarsi alla decisione della Corte di giustizia ed alla cui inottemperanza consegua la sospensione della menzionata legge regionale.

 

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